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Controllo SRL: regole e limiti per la nomina del revisore

Aggiornamento: 14 feb 2020

Controllo SRL: nuovi limiti per la nomina di sindaco, revisore o collegio sindacale. Le nuove regole sono stata approvate in via ufficiale con il Decreto Sblocca Cantieri


Controllo SRL: nuovi limiti per la nomina di sindaco, revisore o collegio sindacale. L’approvazione ufficiale della legge di conversione del Decreto Sblocca Cantieri ha introdotto importanti novità su un obbligo che ha fatto molto discutere negli ultimi mesi.

Con il decreto legislativo numero 14/2019 è stata introdotta in Italia la nuova disciplina sul fallimento (termine oggi non più utilizzato), si tratta del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il D. Lgs. n. 14/2019 ha dato attuazione alla legge numero 155 del 19 ottobre 2017, con la quale il Parlamento aveva delegato il Governo alla riforma della disciplina relativa alla crisi d’impresa ed all’insolvenza, con inevitabili risvolti tributari. Il testo ha previsto anche una serie di modifiche importanti che riguardano l’organo di controllo della Società a responsabilità limitata.

Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ha abbassato le soglie previste per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore delle Srl, e di conseguenza ha ampliato i soggetti che potranno ricoprire tale incarico; inoltre interviene per regolare la mancata nomina dell’organo di controllo, attribuendo ai soci delle S.r.l. il potere di denuncia al Tribunale per gravi irregolarità degli amministratori.

L’estensione dell’obbligo, con limiti ritenuti eccessivamente bassi, ha causato non poche polemiche. Proprio per questo, con un emendamento al Decreto Sblocca Cantieri, rientrato nel testo della legge di conversione approvata dal Parlamento in via ufficiale, i parametri sono stati raddoppiati, con l’ennesima modifica alle regole sull’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle SRL.

Organo di controllo Srl, obbligo di nomina: soglie ridotte

Il collegio sindacale, ovvero l’organo di controllo delle società, è stato oggetto di diversi interventi legislativi avvenuti negli ultimi anni, tra cui spicca l’introduzione del revisore legale, sindaco unico (o organo monocratico).

Le società a responsabilità limitata si sono viste traslare in particolare sui soci il potere di scegliere l’organo di controllo più consono alle proprie esigenze, potendo intervenire sugli statuti, e in assenza di una precisa indicazione, attribuendo al sindaco unico le funzioni di organo di controllo.

Il precedente e criticato intervento sull’organo di controllo con riferimento alle società a responsabilità limitata, lo possiamo rinvenire nella legge n. 155 del 19 ottobre 2017, che contiene la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. Delega poi attuata come dicevamo sopra dal Decreto Legislativo numero 14/2019, ovvero il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Ulteriori novità sono state introdotte con l’approvazione ufficiale e conversione in legge del Decreto Sblocca Cantieri. Andiamo per gradi.

Per le società a responsabilità limitata sono state previste importanti modifiche che hanno il compito di rafforzare il ruolo dei soggetti preposti alla vigilanza dell’attività d’impresa.

Sotto tale ottica viene prevista l’estensione dell’obbligo della nomina dell’organo di controllo o del revisore.


Le disposizioni introdotte dopo l’approvazione del Codice della Crisi d’impresa (intervenendo sull’art. 2477 cc) prevedevano che vi fosse l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nel caso in cui:

la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;la società esercita il controllo una società obbligata alla revisione legale dei conti;vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati all’art. 2435-bis, primo comma del codice civile, in tema di redazione del bilancio in forma abbreviata ovvero:totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Erano queste le novità legislative che sarebbero entrate in vigore dal 16 dicembre 2019, intervenendo sul terzo fattore che determina la nomina obbligatoria. Era di fatto prevista una importante riduzione dei limiti sopra indicati, in particolare:

il limite relativo al totale dell’attivo dello stato patrimoniale viene diminuito da 4,4 milioni di euro a 2 milioni di euro;il limite relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni viene diminuito da 8,8 milioni di euro a 2 milioni di euro;il limite relativo ai dipendenti occupati in media durante l’esercizio viene portato da 50 a 10 unità.

Come analizzeremo meglio in seguito, grazie ad un emendamento al Decreto Sblocca Cantieri presentato dalla Lega ed approvato in via ufficiale insieme al testo della legge di conversione, i limiti sono stati nuovamente innalzati.

Tornando alle novità già approvate con il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, la legge interviene sull’obbligo di nomina dell’organo di controllo o anche del revisore prevedendo che sarà sufficiente superare almeno uno dei limiti dimensionali sopra citati (ricordiamo che l’attuale formulazione richiede il superamento di due limiti su tre) e stabilendo inoltre che l’obbligo verrà meno nel caso in cui per tre esercizi consecutivi non vengono superati nessuno dei sopra indicati nuovi limiti.

La norma in vigore prevede la cessazione dell’obbligo in caso di mancato superamento di almeno due dei limiti (in vigore) per due esercizi consecutivi.

Nuovi limiti organo di controllo SRL e società cooperative troppo bassi: le novità nel DL Sblocca Cantieri

È apparso evidente a molti commentatori che le nuove soglie per la nomina dell’organo di controllo delle Srl e delle società cooperative fossero troppo basse, soprattutto rispetto al numero medio di lavoratori subordinati per singolo esercizio (ovvero dieci unità).

Ciò soprattutto considerando la storica ossatura del sistema delle pmi italiane, caratterizzate da micro imprese.

Proprio per questo il Governo è intervenuto per innalzare i limiti previsti e con la conversione ufficiale in legge del Decreto Sblocca Cantieri è stato nuovamente modificato quanto previsto dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477 del codice civile, stabilendo l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nel caso di superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti parametri:

attivo patrimoniale: 4 milioni di euro;ricavi da vendite e prestazioni: 4 milioni di euro;numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Sono stati quindi raddoppiati i limiti previsti inizialmente. Basterà tuttavia superare anche uno solo dei parametri di cui sopra, sempre in relazione al periodo temporale dei due esercizi consecutivi, per far scattare l’obbligo di nomina dell’organo di controllo.

Ma entro quando bisognerà intervenire?

Nomina nuovo organo di controllo SRL: come ed entro quando intervenire?

La nomina del nuovo organo di controllo delle società di capitali e delle cooperative deve avvenire entro i termini e nelle modalità previste dal comma 3 dell’articolo 379 del D. Lgs. 14/2019:

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo ... devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.

Occorrono quindi due precisazioni importanti:

1) il Decreto legislativo numero 14/2019 entrerà in vigore il prossimo 15/08/2020; tuttavia, solo le norme riguardanti le modifiche al codice civile - tra cui l’articolo 379 sopra riportato - sono entrate in vigore lo scorso 16/03/2019. A partire da tale data (16 marzo) le Srl e le società cooperative avranno nove mesi da quest’ultima data per adeguare i propri statuti e nominare il revisore o sindaco unico o il collegio sindacale.

In altre parole, entro il prossimo 16 dicembre 2019 i soggetti interessati dovranno:

modificare/adeguare il proprio statuto se ciò sarà necessario;nominare il nuovo organo di controllo.

2) i criteri devono operare rispetto ai due esercizi antecedenti la scadenza sopra indicata. Ciò significa che le Srl e le società cooperative che negli esercizi 2017 e 2018 hanno superato almeno 1 dei 3 nuovi parametri previsti dovranno operare come evidenziato nel punto 1) sopra.

Proprio per cercare di chiarire il quadro di una riforma complessa ed articolata, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha reso disponibile una guida analitica alla riforma della crisi d’impresa che alleghiamo di seguito per ulteriori approfondimenti:

Organo di controllo Srl: tutela più ampia per i soci

Un’altra previsione che troviamo nella legge 155/2017 riguarda i soggetti che possono richiedere al tribunale di provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria, è la stessa non avviene entro i termini previsti dalla legge.

La segnalazione che dovrà essere fatta al Tribunale, potrà pervenire non solo da ogni interessato (come previsto dell’art. 2477 c.c.), ma potrà arrivare anche da parte del conservatore del registro delle imprese.

L’impianto normativo relativo ai controlli viene poi ulteriormente rinvigorito con una sintetica disposizione che introduce nella disciplina delle società a responsabilità limitata (art. 14, comma 1, lett. f) della legge), anche nel caso in cui non vi sia un organo di controllo, l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 2409 c.c. in tema di denunzia al Tribunale nel caso in cui vi sia un fondato sospetto che gli amministratori “abbiano compiuto gravi irregolarità che possono arrecare danno alla società”.

Istituto che, comunque, ha già trovato ampia applicazione nelle società a responsabilità limitata; si dovrà aspettare l’attuazione della delega per vedere come verranno inserite le disposizioni del citato articolo 2409 nell’impianto normativo delle Srl.

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