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Il revisore legale e la valutazione dell’adeguato assetto organizzativo



La riforma sulla crisi d’impresa rappresenta una novità importante per tutte le PMI, se non altro perché introduce l’obbligo del monitoraggio continuo sul loro stato di salute finanziaria.

Obiettivo di tale nuovo adempimento è la diffusione di comportamenti virtuosi di analisi, nonché la prevenzione dalla crisi.

Focalizzare l’attenzione sulle PMI dovrebbe inoltre rafforzare ulteriormente il nostro sistema bancario, oggi ancora esposto ai rischi che derivano dalla sottocapitalizzazione di tali imprese. Il monitoraggio preventivo, infatti, dovrebbe mettere le aziende nelle condizioni di intervenire tempestivamente qualora emergessero valori degli indici vicini alle soglie di allerta.

La prevenzione e la tempestività rappresentano pertanto i due fattori attesi dall’introduzione della normativa e gli elementi di rafforzamento del sistema bancario italiano.

Obbligo di monitoraggio continuo

Il monitoraggio continuo consiste nel valutare la solvibilità finanziaria prospettica con cadenza trimestrale.

In particolare, le PMI dovranno valutare la loro capacità di far fronte ai debiti in scadenza nei successivi sei mesi; ogni tre mesi tali aziende analizzeranno per il semestre successivo la loro liquidità, adottando le opportune azioni qualora dalla valutazione emergessero situazioni di difficoltà finanziaria.

Il meccanismo d’indagine del CNDCEC

La normativa sulla crisi d’impresa (D.Lgs. n. 14/2019) ha delegato il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili per elaborare, con cadenza almeno triennale, il set di indici da utilizzare nell’analisi.

In ogni caso, tali indici non dovranno essere pedissequamente applicati, qualora le imprese non li ritengano adeguati, in considerazione delle proprie peculiari caratteristiche. In tale circostanza, le aziende ne dovranno dare notizia nella nota integrativa, specificandone le ragioni, ed indicando quali indici sarebbero più idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi.

Il meccanismo di indagine messo a punto dal CNDCEC si basa su una sequenza gerarchica di sette parametri. Nel documento viene proposto un percorso di valutazione che consente di approfondire anche la gravità dello stato di crisi.

Patrimonio netto

Il focus iniziale viene posto sul segno del patrimonio netto; qualora emerga infatti un segno negativo a causa di perdite di valore superiore alle altre poste di patrimonio netto, la crisi risulterebbe inevitabile in quanto pregiudicata la continuità aziendale. Il superamento di tale situazione richiede la ricapitalizzazione dell’impresa per un importo sufficiente a ricostituire almeno il minimo legale del capitale sociale.

Debt Service Coverage Ratio

Il secondo indice da considerare, in presenza di patrimonio netto positivo, è il Debt Service Coverage Ratio (DSCR) a 6 mesi, che viene calcolato come il rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei 6 mesi successivi e l’ammontare dei debiti attesi da rimborsare nel medesimo periodo di tempo. Un valore inferiore ad 1 è indicativo di uno stato di squilibrio; tanto più infatti tale indice assume un valore minore all’unità tanto più l’impresa avrà difficoltà a rimborsare i debiti a brevissimo termine. Valori superiori invece manifestano un equilibrio finanziario ed uno stato di solvibilità dell’azienda.

Al fine di non sottostimare la reale capacità dell’azienda di far fronte ai propri debiti di imminente scadenza, occorre considerare al numeratore anche le linee di credito non utilizzate (anche in parte), ma attivabili in caso di necessità, come ad esempio fidi di cassa già deliberati ma non utilizzati.

La stima dei flussi di cassa a breve termine non sempre risulta agevole e, soprattutto, per gli operatori economici meno strutturati può non essere sempre attendibile.

Le difficoltà nel calcolo del DSCR e/o la sua inadeguatezza nel fornire l’informazione sullo stato di salute delle imprese, impone al valutatore di proseguire l’indagine applicando gli ulteriori cinque indici proposti dal CNDCEC. Nello specifico, il Consiglio nel proporre tali ratio ha anche previsto valori soglia differenti per settore di attività.

Serve una visione d’insieme

Gli indici di seguito illustrati necessitano tuttavia di una visione d’insieme, poiché il superamento delle soglie da parte di un solo ratio non dovrebbe essere sufficiente per considerare in stato di crisi l’impresa.

Inoltre, tali misure fotografano in modo statico la situazione e necessitano di una rideterminazione con cadenza periodica almeno trimestrale così da superare tale limite. Se per più periodi di calcolo tutti i ratio assumessero valori superiori ai valori soglia o non li superassero mai, l’esito della valutazione risulterebbe piuttosto chiaro. Se, invece, solo alcuni indici superassero i limiti previsti e/o nel tempo manifestassero un andamento altalenante, allora la valutazione risulterebbe meno agevole e solo ulteriori informazioni di dettaglio e la conoscenza specifica del settore e dell’impresa potrebbero supportare una valutazione completa.

In particolare, gli indici proposti dal CNDCEC sono:

  • il rapporto tra oneri finanziari e fatturato, che è una misura della sostenibilità degli oneri finanziari;

  • il rapporto tra il patrimonio netto e l’ammontare complessivo dei debiti, che esprime il rapporto di indebitamento misurando l’adeguatezza patrimoniale dell’impresa;

  • il rapporto tra il cash flow e il totale attivo, che misura la cassa generata da ogni euro investito;

  • il rapporto tra attivo e passivo a breve termine, che è una prima misura della condizione di liquidità dell’impresa;

  • il rapporto tra la somma dei debiti tributari e quelli previdenziali e il totale attivo, che misura il livello di indebitamento verso l’Agenzia delle entrate e l’INPS.

Tra gli indicatori proposti, solo il DSCR consente di escludere nei sei mesi successivi l’emersione di difficoltà finanziarie; tuttavia il suo calcolo presuppone la predisposizione di un preventivo finanziario che, come suggerito dal CNDCEC, può assumere la forma di un rendiconto finanziario prospettico o di un budget di tesoreria.

Anche il calcolo degli indici di bilancio sopra elencati impone la predisposizione di bilanci trimestrali approvati dal CdA e revisionati dall’organo di controllo.

La norma in oggetto aumenta pertanto gli adempimenti contabili periodici per le PMI, imponendo all’organo di controllo l’introduzione di un processo di revisione che tenga conto di tali necessità temporali.

Adeguato assetto organizzativo

Uno degli aspetti previsti dal D. Lgs. n. 14/2019 riguarda l’introduzione di un adeguato assetto organizzativo, poiché ritenuto strumentale al suddetto monitoraggio continuo. Un assetto organizzativo è adeguato quando sono definiti in modo chiaro i ruoli e le responsabilità gestionali ed operative e quando il sistema informativo aziendale consente di predisporre tempestivamente i dati economico finanziari richiesti dalla gestione e, nello specifico caso, dalla normativa di riferimento.

In particolare, definiti dalla norma e dal CNDCEC i documenti necessari per il calcolo degli indici, ogni azienda deve predisporre le procedure da implementare periodicamente per produrre l’informativa richiesta, nonché deve individuare i responsabili del processo.

In termini operativi, come in precedenza anticipato, due sono gli adempimenti documentali da produrre:

  1. Un bilancio trimestrale necessario per la verifica della consistenza del patrimonio netto e degli indici di cui al terzo step dell’analisi

  2. il preventivo finanziario da utilizzarsi per il calcolo del DSCR

Tuttavia, la non attendibilità di quest’ultimo documento o la difficoltà nella sua predisposizione rende possibile effettuare la valutazione periodica utilizzando unicamente il bilancio trimestrale.

Comunque, qualunque sia il documento utilizzato (bilancio trimestrale e/o preventivo finanziario) il revisore nominato deve valutare l’adeguatezza della procedura applicata per produrre tale documentazione e l’attendibilità dei numeri rappresentati. Pur non essendo espressamente previsto dalla normativa, il revisore potrebbe richiedere che i documenti in oggetto siano approvati dal Consiglio di amministrazione quali soggetti firmatari.

Con la norma sulla crisi d’impresa, i revisori nominati nelle PMI si troveranno a implementare un processo di revisione dei dati che, partendo dalla valutazione dell’assetto organizzativo, si sviluppa durante l’esercizio al fine di verificare la corretta applicazione della normativa e della tecnica contabile e finanziaria nella predisposizione dei bilanci trimestrali e dei preventivi finanziari.

La mole di lavoro che il revisore si troverà ad affrontare e le responsabilità che ne discendono possono essere contenute attraverso la predisposizione di un assetto organizzativo veramente adeguato al settore di appartenenza dell’impresa e alle specifiche caratteristiche operative; in sostanza la complessità dell’attività operativa del revisore e le sue responsabilità sono inversamente proporzionali al livello organizzativo dell’azienda.



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